Art. 1499 c.o.m. — Stato di dipendenza dei militari in ferma o in servizio permanente effettivo
Il militare riconosciuto tossicodipendente, alcooldipendente o dopato, che dichiari la sua disponibilita' a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, e' posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento e' sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneita' al servizio militare. Per i militari di cui al presente articolo sono realizzate attivita' di sostegno e di educazione sanitaria. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore a ufficiale superiore. Tutti gli interventi previsti in materia di sostanze stupefacenti, psicotrope, dopanti e di alcooldipendenza sono svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva