Art. 1367 c.o.m.Presentazione dei militari puniti

Tutti i militari, ultimata la punizione, sono presentati al superiore che l'ha inflitta, se non ne sono espressamente dispensati. Il giorno e l'ora di presentazione sono stabiliti dalla predetta autorita'.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1367 · fonte su Normattiva