Art. 1367 c.o.m. — Presentazione dei militari puniti
Tutti i militari, ultimata la punizione, sono presentati al superiore che l'ha inflitta, se non ne sono espressamente dispensati. Il giorno e l'ora di presentazione sono stabiliti dalla predetta autorita'.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva