Art. 1396 c.o.m.
Autorita' militari competenti
La consegna di rigore puo' essere inflitta esclusivamente dal comandante del corpo o dell'ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio. La consegna puo' essere inflitta dal comandante di corpo e dal comandante di reparto. Il rimprovero puo' essere inflitto, oltre che dalle autorita' militari di cui al comma 2, anche da:
- a)l'ufficiale comandante di distaccamento;
- b)il sottufficiale comandante di distaccamento, avente le attribuzioni di comandante di reparto. Le punizioni agli ufficiali generali e ammiragli, ai colonnelli, ai capitani di vascello, ai comandanti di corpo e agli ufficiali che non dipendono da un comando di corpo sono inflitte dal superiore militare diretto o da altra autorita' militare indicata di volta in volta da ciascuna Forza armata o Corpo armato. I militari comandati o aggregati presso un reparto, corpo o ente dipendono disciplinarmente da tale reparto, corpo o ente. Ogni decisione in materia disciplinare e' devoluta all'autorita' militare che ne ha la competenza e dalla quale il militare dipende all'atto della decisione stessa. Anche ai soli fini disciplinari, ciascuna Forza armata o Corpo armato, in relazione alle esigenze funzionali, stabilisce le unita' organizzative aventi il rango di reparto o di distaccamento.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva