Art. 1381 c.o.m. — Commissioni di disciplina per gli ufficiali generali, colonnelli e gradi corrispondenti
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La commissione di disciplina per i generali o colonnelli, e gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata cui il giudicando appartiene, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo, o anche di sola anzianita' superiore se trattisi di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. In caso di indisponibilita' possono essere chiamati a far parte della commissione ufficiali generali o di grado corrispondente della stessa Forza armata del giudicando, appartenenti all'ausiliaria o alla riserva, e, in caso di indisponibilita' anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente, in servizio permanente, delle altre Forze armate. Il presidente deve rivestire grado non inferiore a generale di corpo d'armata o corrispondente. L'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 20 febbraio 2020 · versione 0 su Normattiva