Art. 1383 c.o.m.
Commissioni di disciplina per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa
La commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o piu' sottufficiali o volontari di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali superiori e l'altro di grado non inferiore a capitano o corrispondente, tutti della Forza armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono. Il presidente della commissione di disciplina non puo' avere grado inferiore a tenente colonnello o corrispondente. Il membro meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva