Art. 1382 c.o.m. — Commissioni di disciplina per gli altri ufficiali
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La commissione di disciplina per gli ufficiali da sottotenente a tenente colonnello, o gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali della stessa Forza armata cui appartiene il giudicando, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo. Il presidente non puo' essere di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente e, se il giudicando e' tenente colonnello o grado corrispondente, il presidente non puo' essere di grado inferiore a generale di brigata o grado corrispondente. Il presidente, deve appartenere:
- a)a una qualsiasi delle Armi per gli ufficiali dell'Esercito italiano;
- b)al Corpo di stato maggiore, per gli ufficiali della Marina militare;
- c)al ruolo naviganti, per gli ufficiali dell'Aeronautica militare;
- d)al ruolo normale, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. I membri in relazione all'Arma, al Corpo o al ruolo del giudicando, sono scelti:
- a)per l'Esercito italiano:
- 1)promiscuamente tra gli ufficiali delle Armi, per gli appartenenti ai ruoli delle Armi;
- 2)in numero di due, promiscuamente, tra gli ufficiali delle Armi e in numero di due tra gli ufficiali del Corpo o del ruolo di appartenenza, per gli altri ufficiali;
- b)per la Marina militare:
- 1)tra gli ufficiali del Corpo di stato maggiore, per gli appartenenti al medesimo Corpo;
- 2)in numero di due dal Corpo di stato maggiore e in numero di due dal Corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali;
- c)per l'Aeronautica militare:
- 1)tra gli ufficiali del ruolo naviganti, per gli appartenenti al medesimo ruolo;
- 2)in numero di due dal ruolo naviganti e in numero di due dal ruolo o dal Corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali;
- d)per l'Arma dei carabinieri:
- 1)tra gli ufficiali del ruolo normale, per gli appartenenti al medesimo ruolo;
- 2)in numero di due dal ruolo normale e in numero di due dal ruolo di appartenenza, per gli altri ufficiali. L'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 28 maggio 2026 · versione 0 su Normattiva