Art. 1406 c.o.m.
Militari stranieri
Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere concesse, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra. Agli anzidetti militari non e' corrisposta la pensione straordinaria di cui all'articolo 1921.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva