Art. 1417 c.o.m.Militari in congedo ed estranei alle Forze armate

Per i militari in congedo e per gli estranei alle Forze armate che hanno compiuto un atto di valore militare, l'iniziativa della proposta e' assunta dalle autorita' militari locali o, in mancanza di esse, anche da autorita' civili. La proposta e' rimessa al comandante militare competente per territorio, di grado non inferiore a ufficiale generale o corrispondente che, completata l'istruttoria, la trasmette per la via gerarchica al Ministero competente. Anche per tali proposte valgono le disposizioni dell'articolo 1416 per quanto riguarda termini e modalita'.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1417 · fonte su Normattiva