Art. 1433 c.o.m.Istituzione

Gli atti di coraggio compiuti in attivita' militari non belliche svolte dall'Esercito italiano, diretti a salvare vite umane, a impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonche' le imprese e gli studi volti allo sviluppo e al progresso dell'Esercito italiano, ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui sono derivati lustro e decoro all'Esercito italiano, sono premiati con le seguenti ricompense:

  • a)medaglia d'oro al valore dell'Esercito;
  • b)medaglia d'argento al valore dell'Esercito;
  • c)medaglia di bronzo al valore dell'Esercito.
  • d)croce d'oro al merito dell'Esercito;
  • e)croce d'argento al merito dell'Esercito;
  • f)croce di bronzo al merito dell'Esercito. Le ricompense di cui al comma 1 possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonche' a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1433 · fonte su Normattiva