Art. 1436 c.o.m.
Istituzione
Gli atti di coraggio diretti a salvare vite umane in mare, a impedire sinistri marittimi o ad attenuarne le conseguenze, le attivita' e gli studi volti allo sviluppo e al progresso della Marina militare italiana, nonche' le singole azioni di merito caratterizzate da spiccata perizia da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana, sono premiati con le seguenti ricompense:
- a)medaglia d'oro al valor di marina;
- b)medaglia d'argento al valor di marina;
- c)medaglia di bronzo al valor di marina;
- d)medaglia d'oro al merito di marina;
- e)medaglia d'argento al merito di marina;
- f)medaglia di bronzo al merito di marina. Le ricompense di cui al comma 1 possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonche' a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio della Marina militare.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva