Art. 1436 c.o.m.Istituzione

Gli atti di coraggio diretti a salvare vite umane in mare, a impedire sinistri marittimi o ad attenuarne le conseguenze, le attivita' e gli studi volti allo sviluppo e al progresso della Marina militare italiana, nonche' le singole azioni di merito caratterizzate da spiccata perizia da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana, sono premiati con le seguenti ricompense:

  • a)medaglia d'oro al valor di marina;
  • b)medaglia d'argento al valor di marina;
  • c)medaglia di bronzo al valor di marina;
  • d)medaglia d'oro al merito di marina;
  • e)medaglia d'argento al merito di marina;
  • f)medaglia di bronzo al merito di marina. Le ricompense di cui al comma 1 possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonche' a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio della Marina militare.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1436 · fonte su Normattiva