Art. 1470 c.o.m.
Liberta' di riunione
Sono vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo ((quanto previsto dall'articolo 1480-bis per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto ai militari.)) Fuori dai predetti luoghi sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme.
Testo vigente dal 31 dicembre 2023, tuttora in vigore · versione 99 su Normattiva