Art. 148 c.o.m. — Corpo del genio aeronautico
Il Corpo del genio aeronautico e' costituito dagli ufficiali del genio aeronautico ed esercita funzioni tecniche inerenti:
- a)alla progettazione, alla costruzione, all'allestimento e all'armamento dei materiali aeronautici di qualsiasi specie, compresi gli immobili dell'Aeronautica militare;
- b)al collaudo e alla manutenzione del materiale aeronautico e degli stessi immobili dell'Aeronautica militare;
- c)disimpegna ogni altro servizio tecnico inerente all'impiego degli aeromobili militari ed esercita vigilanza tecnica sul materiale aeronautico dell'aviazione civile. Il genio aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:
- a)delle direzioni delle costruzioni aeronautiche e dei dipendenti uffici distaccati di sorveglianza;
- b)delle direzioni del demanio aeronautico dei comandi di zona aerea e dei comandi dell'Aeronautica militare;
- c)di impianti sperimentali e stabilimenti vari.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva