Art. 1482-quater c.o.m.Limitazioni per il personale impiegato in attivita' addestrative o esercitative

((Le limitazioni di cui al presente articolo si applicano al personale impiegato in tutte le attivita' addestrative o esercitative svolte in Italia ovvero all'estero tese a raggiungere o mantenere la capacita' per l'assolvimento delle missioni fondamentali indicate nell'articolo 1482-ter, comma 1, incluse le esercitazioni svolte in ambiente ONU, NATO, dell'Unione europea, multinazionale e di coalizione ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di particolari competenze connesse con l'assolvimento dei compiti d'istituto propri delle Forze di polizia a ordinamento militare.)) ((Il personale militare impiegato nelle attivita' di cui al comma 1, nell'ambito dell'unita' di appartenenza o di unita' di formazione o singolarmente, nel corso dell'addestramento o dell'esercitazione:

  • a)se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478:
  • 1)non puo' essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale;
  • 2)non puo' fruire dei permessi sindacali;
  • 3)non puo' esercitare la facolta', prevista dall'articolo 1479-bis, comma 1, lettera e), di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato;
  • b)non puo' esercitare il diritto di assemblea.)) ((Durante la fase propedeutica alle attivita' di cui al comma 1, intesa come l'insieme delle attivita', comunque denominate, svolte in fase antecedente e in vista dell'impiego nelle attivita' addestrative o esercitative, il personale militare:
  • a)se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 non puo' essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale;
  • b)compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio connesse con l'assolvimento delle specifiche attivita', puo':
  • 1)partecipare alle assemblee di carattere sindacale;
  • 2)fruire di permessi sindacali;
  • 3)esercitare la facolta', prevista dall'articolo 1479-bis, comma 1, lettera e), di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato.)) ((Il personale militare impiegato con compiti di addestramento esercita il diritto di assemblea compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attivita' addestrative o esercitative previste e programmate.))

Testo vigente dal 8 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 112 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1482quater · fonte su Normattiva