Art. 1490 c.o.m. — Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio
Il personale militare e' ammesso a votare nel comune in cui si trova per causa di servizio. I militari possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale. Sono iscritti in una lista aggiunta. La loro iscrizione nelle relative liste e' fatta a cura del presidente del seggio elettorale. E' fatto loro divieto di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva