Art. 38
[2]I militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato sono ammessi a votare nel comune, in cui si trovano per causa di servizio. Essi possono esercitari il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta. E' vietato ai militari di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali. l'iscrizione dei militari nelle relative liste e' fatta a cura del presidente.
Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva