Art. 1492 c.o.m. — Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale
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Gli appartenenti alle Forze armate in servizio non possono assumere l'ufficio di giudice popolare. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell'ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013 · versione 0 su Normattiva