Art. 150 c.o.m. — Corpo sanitario aeronautico
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Il Corpo sanitario aeronautico, costituito dagli ufficiali medici d'aeronautica, esercita funzioni direttive e tecnico-professionali intese:
- a)ad accertare la idoneita' psico-fisica, attraverso servizi generali e speciali, del personale dell'Aeronautica militare, l'idoneita' al volo del personale militare e di altre pubbliche amministrazioni, nonche' l'idoneita' psico-fisica e la persistenza di tale idoneita' degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici;
- b)a curare l'integrita' fisica e tutelare l'igiene del personale dell'Aeronautica militare, provvedendo, a tali fini, all'allestimento e ai rifornimenti dei servizi e dei materiali occorrenti;
- c)allo svolgimento delle pratiche medico-legali interessanti il personale dell'Aeronautica militare. Il Corpo sanitario aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:
- a)degli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare;
- b)dei servizi sanitari ordinativamente costituiti;
- c)di magazzini e stabilimenti vari. Per le infermita' di carattere generale, si provvede altresi' al servizio sanitario dell'Aeronautica militare, con gli stabilimenti sanitari dell'Esercito italiano e della Marina militare, previ accordi con gli stati maggiori interessati.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 26 febbraio 2014 · versione 0 su Normattiva