Art. 1504 c.o.m. — Licenza per l'elevazione e aggiornamento culturale dei volontari in ferma prefissata
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In aggiunta ai normali periodi di licenza straordinaria per esami, ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che intendono conseguire un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o universitario ovvero partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio, sono concessi periodi pari complessivamente a 150 ore annuali da dedicare alla frequenza dei corsi stessi, fatte salve le esigenze operative, addestrative e di servizio. In materia di diritto allo studio si applicano i provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. I periodi di cui al comma 1 sono detratti dai periodi previsti per la normale attivita' d'impiego, secondo le esigenze prospettate dall'interessato al comando di appartenenza almeno due giorni prima dell'inizio dei corsi. Se l'interessato non dimostra, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio, il beneficio stesso e' revocato e il periodo fruito e' detratto dalla licenza ordinaria dell'anno in corso o dell'anno successivo. I volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati possono fruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, nei limiti e con le modalita' previste dai provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di licenze straordinarie e aspettative. Il personale che fruisce del congedo per la formazione e' posto in licenza straordinaria senza assegni, non compresa nel tetto massimo previsto per la licenza straordinaria, e il relativo periodo non e' utile ai fini dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria e della determinazione della posizione previdenziale.
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