Art. 1528 c.o.m.
Procedura di reimpiego
Nell'ambito dei criteri definiti con le modalita' di cui all'articolo 1527, a fronte di provvedimenti di ristrutturazione, sono effettuati incontri, ove possibile per settori o aree omogenee, tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata per l'esame del piano di reimpiego predisposto dall'amministrazione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva