Art. 1541 c.o.m.
Trattamento di quiescenza
L'Ordinario militare ((e il Vicario generale militare)) che cessano dall'ufficio per eta' o d'autorita' hanno diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 1625.
Testo vigente dal 23 maggio 2021, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva