Art. 1547 c.o.m. — Stato giuridico e organico
Lo stato giuridico dei cappellani militari e' costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni del presente codice. 2. L'organico dei cappellani militari, integrato dall'Ordinario militare e dal Vicario generale, e' complessivamente determinato in centosessantadue unita'
Testo vigente dal 23 maggio 2021, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva