Art. 1547 c.o.m. — Stato giuridico e organico
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Lo stato giuridico dei cappellani militari e' costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni del presente codice.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021 · versione 0 su Normattiva