Art. 1577 c.o.m. — Cause di cessazione dal servizio permanente
Il cappellano militare cessa dal servizio permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause:
- a)eta';
- b)infermita';
- c)domanda;
- d)d'autorita', per perdita dei diritti civili o politici;
- e)elevazione alla dignita' vescovile;
- f)per motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1599, comma 1, lettera c);
- g)revoca della designazione da parte dell'autorita' ecclesiastica;
- h)dimissioni dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto del Ministro della difesa. Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto. 3. Si applica il disposto dell'articolo 923, comma 5
Testo vigente dal 23 maggio 2021, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva