Art. 1580 c.o.m. — Decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio per infermita'
Il provvedimento adottato in applicazione dell'articolo 1579, comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva