Art. 109
[1](art. 96 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]La dispensa dal servizio per motivi di salute decorre dalla data in cui l'impiegato e' stato dichiarato inidoneo dall'ultimo organo sanitario al quale e' stato sottoposto a visita medica o dalla scadenza della durata massima dell'aspettativa, permanendo l'inidoneita' al servizio. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 71 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva