Art. 1591 c.o.m.
Provvedimenti di richiamo
Nei limiti di cui all'articolo 1590, le chiamate in servizio temporaneo e i collocamenti in congedo illimitato dei cappellani militari delle categorie di complemento e della riserva sono disposti con decreto del Ministro della difesa, su proposta dell'Ordinario militare.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva