Art. 1599 c.o.m. — Sanzioni disciplinari
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Le sanzioni disciplinari di stato che possono essere applicate al cappellano militare sono:
- a)la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 1574;
- b)la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo 1589;
- c)la perdita del grado, di cui all'articolo 1597.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021 · versione 0 su Normattiva