Art. 1357 c.o.m. — Sanzioni disciplinari di stato
Le sanzioni disciplinari di stato sono:
- a)la sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a dodici mesi;
- b)la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi;
- c)la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;
- d)la perdita del grado per rimozione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva