Art. 1357 c.o.m.Sanzioni disciplinari di stato

Le sanzioni disciplinari di stato sono:

  • a)la sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a dodici mesi;
  • b)la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi;
  • c)la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;
  • d)la perdita del grado per rimozione.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1357 · fonte su Normattiva