Art. 1603 c.o.m. — Decisioni del Ministro
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Il Ministro, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, decide, sentito il parere dell'Ordinario militare, se al cappellano militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 1599, comma 1, lettere a) e b), o se il cappellano militare medesimo deve essere deferito alla commissione di disciplina per la eventuale perdita del grado per rimozione. L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021 · versione 0 su Normattiva