Art. 1389 c.o.m. — Decisione del Ministro della difesa
Il Ministro della difesa:
- a)puo' discostarsi, per ragioni umanitarie, dal giudizio della commissione di disciplina a favore del militare;
- b)se ritiene, per gravi ragioni di opportunita', che deve essere inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, ordina, per una sola volta, la convocazione di una diversa commissione di disciplina, ai sensi dell'articolo 1387; in tale caso il procedimento disciplinare deve concludersi nel termine perentorio di ((,90 giorni)).
Testo vigente dal 20 febbraio 2020, tuttora in vigore · versione 59 su Normattiva