Art. 1608 c.o.m. — Modalita' di avanzamento
1. Le promozioni dei cappellani militari si effettuano:
- a)per anzianita' congiunta al merito, dal grado di cappellano militare di complemento sino al grado di cappellano militare capo;
- b)per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di secondo cappellano militare capo
Testo vigente dal 23 maggio 2021, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva