Art. 1614 c.o.m. — Avanzamento dei cappellani militari addetti
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I cappellani militari addetti, che hanno compiuto il periodo di permanenza minima nel grado stabilito dall'articolo 1612 e quattro anni di effettivo servizio con qualifica di ottimo, sono designati per la promozione, a giudizio della Commissione di avanzamento, secondo l'ordine di anzianita'.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021 · versione 0 su Normattiva