Art. 1612 c.o.m. — Periodi di permanenza minima nel grado
1. Gli anni di anzianita' minima nel grado richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione sono i seguenti:
- a)cappellano militare addetto: cinque anni;
- b)cappellano militare capo: dieci anni;
- c)primo cappellano militare capo: dieci anni
Testo vigente dal 23 maggio 2021, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva