Art. 162 c.o.m. — Dipendenze dell'Arma dei carabinieri
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L'Arma dei carabinieri dipende:
- a)tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari;
- b)funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma dei carabinieri fa capo:
- a)al Ministero della difesa per quanto concerne il personale, l'amministrazione e le attivita' logistiche;
- b)al Ministero dell'interno per l'accasermamento e il casermaggio connessi con l'assolvimento dei compiti indicati al comma 1, lettera b), nonche' per l'utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al potenziamento delle Forze di polizia. I reparti dell'Arma costituiti nell'ambito di dicasteri, organi o autorita' nazionali per l'assolvimento di compiti specifici dipendono funzionalmente dai titolari dei dicasteri, organi e autorita'. I reparti e gli uffici dell'Arma costituiti nell'ambito interforze, dei comandi e degli organismi alleati in Italia e all'estero ovvero delle Forze armate, dipendono, tramite i relativi comandanti, rispettivamente dal Capo di stato maggiore della difesa e dai Capi di stato maggiore di Forza armata.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 11 febbraio 2018 · versione 0 su Normattiva