Art. 1630 c.o.m.
Grado
Nessuno puo' ricoprire uno dei gradi di cui all'articolo 1629 se non e' riconosciuto idoneo ad adempierne le funzioni e se non e' in condizioni compatibili col decoro del grado stesso. Non sono concessi gradi onorari, ne' cambi di categoria.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva