Art. 1635 c.o.m.Nomina del personale di assistenza nei ruoli direttivi

Gli iscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, se hanno conseguito il titolo di studio indicato dagli articoli 1644, comma 1, lettera a) e 1645, comma 1, lettere a) e b), o la nomina a sottotenente di complemento delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, possono presentare domanda di arruolamento nel personale direttivo della Croce rossa italiana, seguendo le norme indicate dall'articolo 976 del regolamento e conseguirne la nomina con la procedura prescritta dagli articoli 1639 e 1641. Avvenuta la nomina a ufficiale, ai sensi del comma 1, l'interessato e' cancellato dai ruoli del personale di assistenza dalla data del provvedimento di cui all'articolo 1639. Gli iscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, se hanno conseguito il titolo di studio indicato dall'articolo 1643, rispettivamente per la nomina a sottotenente medico e a sottotenente chimico-farmacista della Croce rossa italiana, o hanno ottenuta la nomina a sottotenente medico o farmacista di complemento delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, sono cancellati dai ruoli del personale di assistenza dalla data del conseguimento del titolo di studio o della nomina a sottotenente di complemento. Gli iscritti di cui al comma 3 possono presentare domanda di arruolamento nel personale direttivo, seguendo le norme indicate dall'articolo 976 del regolamento e conseguirne la nomina con la procedura prescritta dagli articoli 1639 e 1641; l'arruolamento nel personale direttivo del ruolo normale e' subordinato alle autorizzazioni, limitazioni e condizioni stabilite dall'articolo 1632 per l'iscrizione dei medici e farmacisti nel ruolo normale, personale direttivo.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1635 · fonte su Normattiva