Art. 1661 c.o.m.Transito nel ruolo di riserva

Il personale direttivo iscritto nel ruolo normale transita d'ufficio dal ruolo mobile al ruolo di riserva, conservando il grado e l'anzianita', e puo' essere impiegato per i servizi territoriali, quando raggiunge i limiti di eta' indicati nella seguente tabella:

  • a)maggior generale (medico o commissario): anni 65;
  • b)colonnello (medico o commissario): anni 65;
  • c)tenente colonnello (medico o commissario): anni 65;
  • d)maggiore (medico, chimico-farmacista, commissario): anni 63;
  • e)cappellano capo della Croce rossa italiana: anni 65;
  • f)capitano (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 60;
  • g)cappellano della Croce rossa italiana: anni 65;
  • h)tenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 58;
  • i)sottotenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 58.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1661 · fonte su Normattiva