Art. 1669 c.o.m. — Mobilitazione urgente
Nel caso di mobilitazione urgente, di cui all'articolo 1668, i comitati informano immediatamente il comitato centrale (ufficio personale) e il centro di mobilitazione della effettuata mobilitazione di personale, inviando a essi l'elenco nominativo del personale precettato. I centri di mobilitazione provvedono a completare l'elenco di cui al comma 1 con i dati matricolari relativi e ne trasmettono al piu' presto una nuova copia completata al comitato centrale, ufficio personale.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva