Art. 983 — Comunicazioni al comitato centrale
I centri di mobilitazione rimettono, non oltre il 10 maggio di ogni anno, al comitato centrale l'elenco del personale arruolato, iscritto nel ruolo normale e nel ruolo speciale. Allorquando eseguono promozioni o cancellazioni nel personale di assistenza, ne danno partecipazione al comitato centrale, per le opportune annotazioni.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva