Art. 168 c.o.m. — Attribuzioni del Vice comandante generale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 maggio 2022 al 25 aprile 2026. Leggi il testo vigente →
Il Vice comandante generale e' il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo piu' anziano in ruolo ((tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente)) ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa. Il decreto di nomina e' predisposto dal Comandante generale e trasmesso dal Capo di stato maggiore della difesa. Rimane in carica con mandato della durata ((di un anno, senza possibilita' di proroga o rinnovo. Se, al termine del mandato di un anno, non e' presente in ruolo alcun generale di corpo d'armata che si trova ad almeno un anno dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente, il Vice comandante generale in carica e' confermato nell'incarico sino a un massimo di due anni e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio permanente. Il Vice comandante generale)) e' gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri. Il Ministro della difesa ha facolta' di escludere il generale di corpo d'armata ((di cui al comma 1)) e proporre la nomina di quello che lo segue in ordine di anzianita' ((tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente)). Il Vice comandante generale esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante generale e lo coadiuva, assolvendo le funzioni e i compiti delegati; presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri e su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma.
Testo vigente dal 18 maggio 2022 al 25 aprile 2026 · versione 81 su Normattiva