Art. 1682 c.o.m. — Promozioni
L'avanzamento del personale della Croce rossa italiana ha luogo, con promozioni successive, da ciascun grado a quello immediatamente superiore, nella misura e con le norme di seguito indicate.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva