Art. 1686 c.o.m.
Giudizi di avanzamento
[1]I giudizi per l'avanzamento sono dati su appositi specchi di proposta:
- a)da un componente del centro di mobilitazione, delegato al personale (giudizio di primo grado). Nel caso di candidati richiamati in servizio occorre il parere o la proposta del direttore dell'unita' o servizio;
- b)dalla commissione del personale del centro di mobilitazione di cui all'articolo 1691 (giudizio di secondo grado);
- c)dalla commissione centrale del personale di cui all'articolo 1641 (giudizio di terzo grado). Gli specchi di proposta contengono la seguente formula, seguita dal giudizio sull'avanzamento:
- a)per l'avanzamento ad anzianita': "L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere le funzioni del grado superiore?". Il giudizio si esprime con un si', o un no b)
[2]per l'avanzamento a scelta: "L'ufficiale possiede in modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore?". Il giudizio si esprime con un si', o con un no. I suddetti giudizi sono seguiti dalle parole: "prescelto", oppure "non prescelto."
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva