Art. 274
Centri di mobilitazione
I centri di mobilitazione previsti per il Corpo militare della Croce rossa italiana e per il corpo delle infermiere volontarie, per l'assolvimento del servizio ausiliario delle Forze armate, hanno sede e competenze territoriali determinate dal presidente nazionale, in corrispondenza con l'organizzazione territoriale dell'Esercito italiano. I centri di mobilitazione sono alla dipendenza del Presidente nazionale. Sono organi dei centri di mobilitazione:
- a)i comandanti di centro di mobilitazione;
- b)le ispettrici del Corpo delle infermiere volontarie di centro di mobilitazione. I comandanti e le ispettrici di centro di mobilitazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 273, comma 1, hanno dipendenza diretta dal presidente nazionale il quale puo' delegare le relative funzioni agli ispettori nazionali per i rispettivi corpi. La nomina a comandante di centro di mobilitazione di cui al comma 2, lettera a), dura quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta consecutivamente.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva