Art. 170 c.o.m. — Comando generale dell'Arma dei carabinieri
Il Comando generale e' la struttura mediante la quale il Comandante generale dirige, coordina e controlla le attivita' dell'Arma. In particolare:
- a)assicura l'analisi dei fenomeni criminosi e il raccordo delle attivita' operative condotte dai reparti dell'Arma;
- b)mantiene, per tutto cio' che non attiene ai compiti militari, i rapporti con i ministeri e con gli altri organi centrali della pubblica amministrazione nonche', nei casi previsti dalle norme in vigore, con gli organismi internazionali, fermi restando i rapporti di dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno. Il Comando generale e' costituito dallo Stato maggiore, direzioni, reparti e uffici, disciplinati con determinazione del Comandante generale.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva