Art. 1715 c.o.m.Disposizioni speciali

Agli ufficiali dell'Associazione eventualmente prigionieri di guerra o dispersi, sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione III del capo XVIII del titolo VII del libro IV. Nel caso di sopraggiunta inabilita' fisica in servizio e per cause di servizio di guerra, sono applicate per analogia le disposizioni dell'articolo 1335.

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