Art. 1730 c.o.m.Compiti delle infermiere volontarie

Le infermiere volontarie sono destinate a prestare servizio di assistenza e conforto agli infermi, in tutti i casi nei quali l'Associazione della Croce rossa italiana esplica la propria attivita', e particolarmente:

  • a)nelle unita' sanitarie territoriali e mobili della Croce rossa italiana o delle Forze armate dello Stato;
  • b)nella difesa civile e sanitaria delle popolazioni;
  • c)nei soccorsi alle popolazioni in caso di epidemie e pubbliche calamita';
  • d)in occasione di particolari prestazioni di assistenza della Croce rossa italiana a carattere temporaneo ed eccezionale;
  • e)in occasione di tutte le azioni che nel campo igienico-sanitario e assistenziale in genere, nella profilassi delle malattie infettive, nell'assistenza sanitaria e nella educazione igienica a favore delle popolazioni, sono intraprese dalla Croce rossa italiana o da altri enti assistenziali ai quali la Croce rossa italiana presta il proprio concorso.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1730 · fonte su Normattiva