Art. 1730 c.o.m. — Compiti delle infermiere volontarie
Le infermiere volontarie sono destinate a prestare servizio di assistenza e conforto agli infermi, in tutti i casi nei quali l'Associazione della Croce rossa italiana esplica la propria attivita', e particolarmente:
- a)nelle unita' sanitarie territoriali e mobili della Croce rossa italiana o delle Forze armate dello Stato;
- b)nella difesa civile e sanitaria delle popolazioni;
- c)nei soccorsi alle popolazioni in caso di epidemie e pubbliche calamita';
- d)in occasione di particolari prestazioni di assistenza della Croce rossa italiana a carattere temporaneo ed eccezionale;
- e)in occasione di tutte le azioni che nel campo igienico-sanitario e assistenziale in genere, nella profilassi delle malattie infettive, nell'assistenza sanitaria e nella educazione igienica a favore delle popolazioni, sono intraprese dalla Croce rossa italiana o da altri enti assistenziali ai quali la Croce rossa italiana presta il proprio concorso.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva