Art. 1747 c.o.m.Sanzioni disciplinari

I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:

  • a)il rimprovero;
  • b)la censura, cioe' il rimprovero inflitto con nota scritta che e' inserita nel fascicolo personale dell'infermiera;
  • c)la sospensione dal servizio per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a dodici, inflitta con provvedimento scritto che e' inserito nel fascicolo personale dell'infermiera;
  • d)la radiazione dai ruoli delle infermiere volontarie. Le sanzioni disciplinari conseguono alle mancanze commesse in violazione dei doveri contemplati dal presente capo e dal capo II del titolo III del libro V del regolamento. I provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero sono presi tenuto conto delle particolari circostanze con le quali l'infrazione e' stata commessa, o del fatto che l'infrazione ricorre con carattere di recidivita'. La radiazione dai ruoli e' pronunciata in caso di assoluta incompatibilita' del contegno dell'infermiera con i doveri e con il decoro inerenti alla sua qualita'. Nessun provvedimento disciplinare puo' essere preso senza contestare l'infrazione all'interessata e senza aver acquisito e valutato le sue giustificazioni.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1747 · fonte su Normattiva