Art. 1747 c.o.m. — Sanzioni disciplinari
I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
- a)il rimprovero;
- b)la censura, cioe' il rimprovero inflitto con nota scritta che e' inserita nel fascicolo personale dell'infermiera;
- c)la sospensione dal servizio per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a dodici, inflitta con provvedimento scritto che e' inserito nel fascicolo personale dell'infermiera;
- d)la radiazione dai ruoli delle infermiere volontarie. Le sanzioni disciplinari conseguono alle mancanze commesse in violazione dei doveri contemplati dal presente capo e dal capo II del titolo III del libro V del regolamento. I provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero sono presi tenuto conto delle particolari circostanze con le quali l'infrazione e' stata commessa, o del fatto che l'infrazione ricorre con carattere di recidivita'. La radiazione dai ruoli e' pronunciata in caso di assoluta incompatibilita' del contegno dell'infermiera con i doveri e con il decoro inerenti alla sua qualita'. Nessun provvedimento disciplinare puo' essere preso senza contestare l'infrazione all'interessata e senza aver acquisito e valutato le sue giustificazioni.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva