Art. 175 c.o.m. — Reparti e unita' dell'Arma dei carabinieri per esigenze specifiche
Costituiscono reparti e unita' per esigenze specifiche:
- a)il Reggimento corazzieri;
- b)i reparti per le esigenze degli organi costituzionali;
- c)i reparti e gli uffici presso gli organi della Difesa, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, i comandi e gli organismi internazionali in Italia e all'estero;
- d)i reparti di volo, i reparti a cavallo e le unita' navali;
- e)le unita' paracadutiste ed eliportate;
- f)il gruppo di intervento speciale;
- g)la banda dell'Arma dei carabinieri;
- h)le unita' presso dicasteri vari. L'Arma, inoltre, concorre con proprio personale all'attivita' degli organismi interforze secondo le norme che ne regolano la composizione e il funzionamento.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva