Art. 175 c.o.m.Reparti e unita' dell'Arma dei carabinieri per esigenze specifiche

Costituiscono reparti e unita' per esigenze specifiche:

  • a)il Reggimento corazzieri;
  • b)i reparti per le esigenze degli organi costituzionali;
  • c)i reparti e gli uffici presso gli organi della Difesa, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, i comandi e gli organismi internazionali in Italia e all'estero;
  • d)i reparti di volo, i reparti a cavallo e le unita' navali;
  • e)le unita' paracadutiste ed eliportate;
  • f)il gruppo di intervento speciale;
  • g)la banda dell'Arma dei carabinieri;
  • h)le unita' presso dicasteri vari. L'Arma, inoltre, concorre con proprio personale all'attivita' degli organismi interforze secondo le norme che ne regolano la composizione e il funzionamento.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art175 · fonte su Normattiva