Art. 1783 c.o.m. — Computo del servizio anteriormente prestato
Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina a ufficiale, sottufficiale e graduato in servizio permanente, e' computato per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all'anzianita' di servizio; agli stessi effetti, sono computati gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari, in favore degli ufficiali per la nomina dei quali e' richiesta una laurea o titolo equipollente se non coincidenti con il servizio militare. ((Le disposizioni)) di cui al comma 1 si applicano anche ai marescialli a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.
Testo vigente dal 25 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva